Brevi cenni sulla visura Ipotecaria
La visura ipotecaria è un'attività di ricerca che permette di determinare se un soggetto, persona fisica o persona giuridica, risulta intestatario di beni immobili attraverso la verifica delle trascrizioni a favore e delle trascrizioni contro tale soggetto, oltre che di identificare la presenza di gravami sugli stessi beni immobili.
I gravami possono consistere in:
- ipoteche legali (Equitalia),
- ipoteche giudiziali (iscritte sulla base di decreti ingiuntivi o di sentenze di condanna al pagamento di somme),
- ipoteche volontarie (per accensione mutui, finanziamenti) e citazioni (atti che contestano la titolarità dell'immobile).
Dalla visura ipotecaria è possibile inoltre conoscere, grazie alle trascrizioni presenti nell'elenco delle formalità, il tipo di atto di provenienza in relazione all'acquisizione del diritto sull'immobile, ovvero se derivante da compravendita, donazione, successione o altra tipologia di atto.
La visura ipotecaria è riferita ad una sola sede provinciale della Conservatoria e del Catasto e riporta dati relativi al periodo successivo alla informatizzazione degli atti in Conservatoria, avvenuta nel 1975.
Esito negativo Visura Ipotecaria
Se in Conservatoria non sono presenti formalità per l'immobile richiesto, quali Trascrizioni o Iscrizioni verrà prodotto il documento con Esito Negativo.
Il documento conterrà i dati catastali dell'immobile, la conservatoria, la data della richiesta, il periodo di informatizzazione della Conservatoria e il messaggio:
"NON E' STATO REPERITO NESSUN SOGGETTO A FRONTE DEI DATI DELLA RICHIESTA"
Questo messaggio prodotto dalla Visura Ipocatastale per soggetto sta a significare che per l'immobile indicato non esistono formalità presenti in Conservatoria (Ipoteche, trascrizioni, iscrizioni o altro) e pertanto l'immobile non viene rilevato presso la Conservatoria anche se esistentente in Catasto.
La visura ipotecaria consiste in un elenco sintetico delle formalità presenti quali:
- ISCRIZIONI (ipoteche da mutui e/o decreti ingiuntivi etc;)
- TRASCRIZIONI (contratti di compravendita, atti di successioni o di donazioni);
- ANNOTAZIONI (Cancellazione di ipoteche, restrizioni sui beni, atti di rettifiche o annullamenti).
Inoltre le formalità sono dette "contro" nel caso di cessioni, pignoramenti o ipoteche volontarie o legali, sono dette "a favore" in caso di acquisti, donazioni ecc.
Le ipoteche si distinguono in:
- IPOTECA VOLONTARIA: si tratta di ipoteca, il più delle volte volontaria, a garazia per una richiesta di mutuo o finanziamento per l'acquisto di un bene immobile.
- IPOTECA GIUDIZIALE: si tratta di un pregoiiudizio derivante da un provvedimento dell'autorità giudiziale o da una sentenza di un giudice. La sua iscrizione è necessari per rendere pubblica l'annotazione ai fini di tutelare le persone interessate al bene;
- IPOTECA LEGALE: In genere viene utilizzata in caso di debiti saldati solo parzialmente o a seguito di atti di divisione qualora gli eredi non hanno provveduto al pagamento dei conguagli;
La visura ipotecaria nazionale, che consente di conoscere in quali conservatorie del territorio italiano risultano atti registrati, è utile quando non si conosce la conservatoria ove possano essere presenti formalità trascritte
Successivamente è possibile richiedere la relativa visura ipotecaria, conoscendo la conservatoria emersa dall'ispezione nazionale.
E' possibile effettuare visure ipotecarie per soggetto o per immobile presso la conservatoria di competenza, oltre alla ricerca di nota formalità o titolo telematico (copia conforme ed integrale dell'atto).